(approvato dall'Assemblea dei soci del 16/01/1999)
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. I È costituita con sede in Caserta l'associazione denominata "CLUB
ALPINO ITALIANO" Sezione di Caserta e sigla "CAI" Sezione di Caserta.
L'associazione ha durata illimitata.
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Convegno Centro Meridionale
ed Insulare del CAI. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI. Gli iscritti
all'associazione sono di diritto soci del CAI.
TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI
Art. 3 L'associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale, attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza
e dello studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.
L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata
secondo principi di democraticità.
Art. 4 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI,
del Convegno e della Delegazione, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione
provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature
alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche,
escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile
e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione
ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche,
sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione
di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle
attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente
montano;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per
la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche,
sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché
a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Notizie dalla Montagna" del quale è editrice
e proprietaria;
l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Art. 5 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio.
Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo
e, nei casi di urgenza, del Presidente.
TITOLO III
soci
Art. 6 I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari
e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto del CAI.
Art. 7 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno
un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la
domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.
Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale
del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea
dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.
Art. 8 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda
presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
Art. 9 il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in
anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre le proprie dimissioni
per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.
Art. 10 Il socio è tenuto a versare all'associazione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale
del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di
ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora. Il socio non in regola con i versamenti
non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere
le pubblicazioni.
Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità
del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.
Art. 11 I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli artt. 8 e 9 dello Statuto del CAI e nel
Capo III del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.
La Partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate
dal CAI.
Art. 12 La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. 10 dello Statuto del CAI. e dagli art. 11
e 19 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante
con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti
dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi
più navi, può deliberarne la radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma degli artt. 15 e 19 del Regolamento
Generale del CAI.
TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 14 Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Vice Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 15 Tutte la cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione
da almeno due anni compiuti.
Capo 1°
ASSEMBLEA
Art. 16 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa
rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
- elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario,i Consiglieri, i Revisori dei conti
e i Delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea
dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci
aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.
Art. 17 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per
l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il
Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto
al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve
essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.
Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.
Art. 18 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola
con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono
assistere all'assemblea.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo,
e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio
delegato non può portare più di n. 2 deleghe.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà
degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore
dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 19 L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione
di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere
il diritto di partecipare all'assemblea.
Art. 20 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano
o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti
aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è
eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate
con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci
aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici
giorni.
Art. 21 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine
e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale
del CAI a norma degli arti. 12 e 27 dello Statuto del CAI.
Capo 2°
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione
e si compone di n. 12 membri eletti dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice Segretario, Tesoriere
e dai 7 Consiglieri.
Art. 23 Gli eletti durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti
a n. 3 riunioni consecutive.
Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità
del sostituito.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea
per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni,
convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo
Consiglio Direttivo.
Art. 24 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo
dei Consiglieri, almeno una volta ogni 12 mesi mediante avviso contente l'ordine del giorno, il luogo, la data,
l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua
mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza
della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.
Art. 25 Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale
dal CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare
alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile
o necessario.
Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 26 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni
contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:
- stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.
Capo 3°
PRESIDENTE
Art. 27 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma
sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di
pagamento.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere
con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio
Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.
Capo 4°
TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 28 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione;
tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente
al Presidente.
Art. 29 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni
di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.
Capo 5°
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei conti
è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone
di tre membri eletti dall'Assemblea per n. 3 anni e nomina fra i suoi componenti
un presidente.
Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni
tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per
il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio
Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto
di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale
e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo.
TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI
Art. 32 Il Consiglio Direttivo può
costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza
in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero
dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
Art. 33 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire
gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo
e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia
con il presente statuto.
E' vietata la costituzione di gruppi di
non soci.
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Art. 34 Il Consiglio Direttivo può,
a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale
del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione
deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato di Coordinamento.
Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della
Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale
e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno
un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione,
e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE
Art. 35 Gli esercizi sociali si chiudono
al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo
redige il bilancio che, unicamente alle relazioni del Presidente e del Collegio
dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
Art. 36 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione
patrimoniale ed economica dell'associazione.
Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e
i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione
all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
Art. 37 I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze
di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato
all'associazione stessa.
Art. 38 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi
di gestione, fondi e riserve.
In caso di scioglimento dell'associazione si applicano i commi 4 e 5 dell'art.
14 dello Statuto del CAI.
TITOLO VIII
CONTROVERSIE
Art. 39 Le controversie fra i soci o fra
soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa,
non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere
o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga
adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo
lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei
suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.
Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:
- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie
tra soci;
- il Comitato di coordinamento del Convegno di appartenenza per le controversie
fra soci ed organi dell'associazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dall'art. 31 del Regolamento Generale
del CAI.
Art. 40 Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono
assunte in violazione dal presente statuto e dello Statuto e del Regolamento
Generale del CAI è ammesso ricorso a norma dell'art. 14 del Regolamento
Generale del CAI.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 Per tutto quanto non previsto nel
presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.
Il presente statuto, approvato dalle Assemblee dei Soci del Convegno Centro
Meridionale ed Insulare verrà coordinato con eventuali modifiche dello
Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo,
e ne verrà data comunicazione ai soci.
Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte
del Consiglio Centrale del CAI.