
Statuto Club Alpino Italiano
Club alpino italiano
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
STATUTO 2003
TESTO ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI
DI VERONA
(14 DICEMBRE 2001 E 30 NOVEMBRE 2003)
REVISIONATO DAL COMITATO CENTRALE DI
INDIRIZZO E DI CONTROLLO
A MILANO (17 GENNAIO 2004)
Indice generale
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PARTE
PRIMA – ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE
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| TITOLO I | – COSTITUZIONE – FINALITÀ – SEDE – ORDINAMENTO – PATRIMONIO | ||
| TITOLO II | – DEI SOCI | ||
| TITOLO III | – DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD) | ||
| TITOLO IV | – DEGLI ORGANI CENTRALI | ||
| CAPO I | – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC) | ||
| CAPO II | – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC) – PRESIDENTE GENERALE (PG) | ||
| CAPO III | – ORGANI TECNICI CENTRALI E STRUTTURE OPERATIVE | ||
| CAPO IV | – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI | ||
| CAPO V | – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI | ||
| TITOLO V | – DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE – DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ – BILANCI | ||
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PARTE
SECONDA – STRUTTURE PERIFERICHE
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| TITOLO VI | – DELLE SEZIONI | ||
| TITOLO VII | – DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI | ||
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PARTE
TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
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| TITOLO VIII | – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI | ||
| NOTE | |||
Abbreviazioni usate nello Statuto 2003 e nel Regolamento generale 2004:
AD = Assemblea dei Delegati;
ARD = Assemblea Regionale dei Delegati
CC = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex Consiglio Centrale)
CDC = Comitato Direttivo Centrale (ex CdP = Comitato di Presidenza)
CDR = Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale)
GR = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)
PG = Presidente Generale;
PR = Presidente Regionale
PARTE
PRIMA – ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE
TITOLO I – COSTITUZIONE – FINALITÀ – SEDE – ORDINAMENTO
– PATRIMONIO
(adottato a Verona il 14 gennaio 2001)
Art. I.1 (ex
1/1991) – Costituzione e finalità 1.
Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa
di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l’alpinismo
in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente
di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.
Art. I.2 (ex
2/2001) – Denominazione e stemma
1. La denominazione e lo stemma appartengono al Club alpino italiano per
tradizione storica.
Art. I.3 (ex
3/2001) – Sede sociale e sede legale – Anno sociale
1. La sede sociale, con gli archivi storici, la biblioteca nazionale e il
museo nazionale della montagna, è a Torino.
2. La sede legale è a Milano. 3. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al
31 dicembre.
Art. I.4 (ex
4/2001) – Ordinamento – Personalità giuridica
1. Il Club alpino italiano è costituito dai soci riuniti liberamente in
un numero indeterminato di sezioni, di cui al Titolo VI; coordinate in raggruppamenti
regionali, secondo le norme previste al Titolo VII.
2. Sono organi del Club alpino italiano: a) l'assemblea dei delegati (AD),
b) il comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC), c) il comitato
direttivo centrale (CDC), d) il presidente generale (PG), e) il collegio
nazionale dei revisori dei conti, f) il collegio nazionale dei probiviri.
3. Gli uffici degli organi centrali, di cui al Titolo IV, della direzione,
di cui al Titolo V, e gli uffici subordinati costituiscono la struttura
centrale, ove è posta la sede legale del Club alpino italiano; le sezioni
e i loro raggruppamenti regionali costituiscono le sue strutture periferiche.
4. Il Club alpino italiano è dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963, n.91; tutte le sue strutture
periferiche sono soggetti di diritto privato.
5. Il Club alpino italiano adotta propri regolamenti per la organizzazione
e per il funzionamento amministrativo della struttura centrale – anche in
deroga alla legge 15 marzo 1975, n.70 e alle altre disposizioni di legge
e di regolamento in vigore per gli enti pubblici nazionali.
Art. I.5 (ex
4-bis/2001) – Autonomia patrimoniale
1. Il Club alpino italiano e le singole strutture periferiche hanno ciascuno
una autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e possono acquistare,
possedere e alienare beni e diritti.
2. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il Club alpino italiano
e le sue strutture periferiche dispongono: a) delle quote associative, dei
contributi ordinari e straordinari dei soci; b) dei contributi pubblici;
c) dei contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati; d) di ogni altro
tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno
e per il perseguimento delle finalità istituzionali.
3. L'alienazione a soggetti estranei AL Club ALPINO ITALIANO di rifugi e
altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi, ove
di proprietà delle strutture periferiche, debbono essere preventivamente
approvati dal CC e, ove di proprietà del Club alpino italiano, dall'AD.
TITOLO II – DEI SOCI (adottato a Verona il 30 novembre 2003)
Art. II.1 (ex
5/1991) – Categorie di soci
1. Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari,
famigliari e giovani.
2. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.
Art. II.2 (ex
6/1991) – Soci onorari 1
1. Possono essere designati soci onorari le personalità che hanno acquisito
alte benemerenze nel mondo alpinistico o nel Club alpino italiano.
2. La nomina del socio onorario spetta alla AD, su proposta del CC.
3. Il socio onorario ha i diritti del socio ordinario; il suo nome è inserito
in apposito albo d’onore conservato presso la presidenza generale del Club
alpino italiano.
Art. II.3 (ex
7/1991) – Soci benemeriti, ordinari, famigliari e giovani 2
1. Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l’iscrizione
ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo.
2. Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
3. Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario,
con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
4. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
5. E’ ammessa l’adesione al Club alpino italiano di cittadini stranieri.
Art. II.4 (ex
8/1991 e 9/1991, parte) – Diritti e doveri del socio 3
1. I soci hanno i diritti e i doveri previsti dall’ordinamento della struttura
centrale e delle strutture periferiche.
2. Con l’adesione al Club alpino italiano il socio assume l’impegno di operare
per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme
dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle
disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club alpino italiano
e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare; di
tenere comportamenti conformi ai princìpi informatori del Club alpino italiano
e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
3. L’impegno è assunto dal socio personalmente e – nell’esercizio delle
funzioni di un organo della struttura centrale del Club alpino italiano
o delle strutture periferiche, del quale il socio sia componente – collegialmente.
4. I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee
della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo,
nonché di assumere incarichi nel Club alpino italiano, secondo l’ordinamento
della struttura centrale e delle strutture periferiche.
5. Ciascun socio corrisponde, alla sezione presso la quale intende iscriversi
o rinnovare l’iscrizione, la quota di ammissione e la quota associativa
annuale comprensiva dei contributi ordinari e straordinari, secondo le disposizioni
dello statuto e del regolamento generale.
6. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale
e delle strutture periferiche anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione.
Art. II.5 (ex
10/1991) – Perdita della qualifica di socio
1. La qualifica di socio si perde: per estinzione della persona giuridica
che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio;
per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.
Art. II.6 (ex
7/1991, 8/1991, 9/1991 e 10/1991, parte) – Rinvio al regolamento generale
4
1. Il regolamento generale dispone sulle modalità di adesione al Club alpino
italiano delle persone fisiche e delle persone giuridiche e di perdita della
qualifica di socio; sulle quote associative e sui contributi ordinari e
straordinari; su eventuali agevolazioni ai soci più giovani e più anziani,
ai nuclei famigliari numerosi; sul tesseramento; sui diritti e sui doveri
dei soci; sulla possibilità di aggregazione a più sezioni.
TITOLO III (ex V/2001) – DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD) (adottato a Verona il 14 gennaio 2001)
Art. III.1
(ex 17/2001) – Assemblea dei delegati – Delegati (modificato a Verona
il 30 novembre 2003)
1. L'AD è l'organo sovrano del Club alpino italiano; è composta dai delegati
in rappresentanza delle sezioni e dei soci.
2. Il presidente di ciascuna sezione è delegato di diritto della sezione
che presiede; i soci di ciascuna sezione eleggono – ogni anno, nell'assemblea
generale della sezione, fra i soci maggiorenni – un ulteriore delegato ogni
cinquecento soci o frazione non inferiore a duecentocinquanta.
3. Ciascun delegato, sia di diritto che eletto, può partecipare all'AD in
rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui
appartiene o di altre sezioni dello stesso raggruppamento regionale fino
ad un massimo di tre; il regolamento generale ne stabilisce i limiti e le
modalità 5.
Art. III.2
(ex 17-bis/2001) – Compiti dell'AD
1. L'AD assolve le seguenti funzioni specifiche:
a) adotta lo statuto;
b) adotta i programmi di indirizzo del Club alpino italiano;
c) delibera sulla relazione generale annuale del PG sullo stato del Club
alpino italiano e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
d) elegge il PG, i tre 6 vicepresidenti generali, i componenti del collegio
nazionale dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probiviri;
e) nomina i soci onorari;
f) attribuisce i riconoscimenti del Club alpino italiano;
g) delibera lo scioglimento del Club alpino italiano.
2. Stabilisce annualmente per le diverse categorie di soci:
a) la quota di ammissione;
b) la quota associativa annuale minima e la parte di essa da corrispondere
alla struttura centrale;
c) i contributi ordinari da corrispondere integralmente alla struttura centrale;
d) delibera sui contributi straordinari da porre a carico dei soci, con
vincolo di destinazione e per finalità istituzionali.
Art. III.3
(ex 18/2001) – Modalità di funzionamento dell'AD
1. L'assemblea ordinaria si svolge entro il termine perentorio del trentuno
di maggio di ciascun anno, le assemblee straordinarie ogni volta che il
CDC lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del
CC, del collegio nazionale dei revisori dei conti, oppure da almeno un quinto
dei delegati.
TITOLO IV (ex VI/1991) – DEGLI ORGANI CENTRALI (adottato a Verona il 14 gennaio 2001)
CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)
Art. IV.I.1
(ex 19/2001) – Comitato centrale di indirizzo e di controllo (modificato
a Verona il 30 novembre 2003)
1. Il CC è composto da diciannove consiglieri. Esso viene rinnovato per
un terzo ogni anno.
2. A ciascuna area regionale o interregionale, di cui al Titolo VII, è attribuita
una quota parte del numero totale di consiglieri, in proporzione al numero
di soci appartenenti all' area al 31 dicembre dell'anno sociale precedente
le elezioni; i delegati di diritto ed elettivi delle sezioni di ciascuna
area regionale o interregionale eleggono localmente con le modalità stabilite
dal regolamento generale i consiglieri attribuiti 7.
3. Gli ex presidenti generali e il presidente del C.A.A.I. hanno facoltà
di intervenire nelle riunioni del CC e di prendervi la parola.
Art. IV.I.2
(ex 20/2001) – Compiti del CC (modificato a Verona il 30 novembre 2003)
1. Il CC esercita funzioni di indirizzo politico-istituzionale e ne controlla
i risultati; nel corso dell’esercizio valuta l’adeguatezza delle risorse
assegnate e la rispondenza dei risultati della gestione rispetto ai programmi
adottati dall'AD 8; attua i compiti delegatigli dall'AD; assolve le seguenti
funzioni specifiche: a) approva i programmi del Club alpino italiano da
sottoporre alle deliberazioni dell’AD; b) redige, collaziona e riordina
le proposte di modifica dello statuto, preparate per iniziativa propria,
del CDC o di almeno un quinto dei delegati; ne sottopone il testo alle deliberazioni
dell’AD; c) adotta il regolamento generale per l'attuazione dello statuto;
su proposta del CDC adotta il regolamento di organizzazione, il regolamento
di amministrazione e di contabilità e ogni altro regolamento necessario
per il funzionamento degli organi centrali o previsto dallo statuto; d)
approva, anche nelle sue modifiche, l'ordinamento di ogni struttura periferica
del Club alpino italiano; e) approva i bilanci d'esercizio di cui al Titolo
V; f) su proposta del CDC, delibera in ordine alle adesioni, collaborazioni
o convenzioni del Club alpino italiano con istituzioni di qualunque tipo,
nazionali o internazionali, che abbiano finalità simili; nomina i propri
rappresentanti; g) su proposta del CDC, delibera la costituzione e la partecipazione
in società di capitali, per attività economiche a sostegno e per il perseguimento
delle finalità istituzionali; designa i rappresentanti negli organi delle
società; h) propone all' AD: la nomina di soci onorari e l'attribuzione
dei riconoscimenti del Club alpino italiano a persone e ad enti altamente
benemeriti dell' alpinismo o del Club alpino italiano; i) su proposta del
CDC, costituisce, conferma, unifica e sopprime - quali organi tecnici centrali
- commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche
funzioni; ne elegge e dichiara decaduti i componenti; approva preventivamente
i programmi annuali di attività; l) attribuisce incarichi ai propri componenti.
2. I componenti del CC partecipano alle sedute dell’AD; possono prendervi
la parola senza diritto di voto.
Art. IV.I.3
(ex 21/2001) – Modalità di funzionamento del CC
1. Le sedute del CC si svolgono in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre
e in via straordinaria ogni volta che il CDC lo ritenga necessario o quando
ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CC o dal
collegio nazionale dei revisori dei conti.
CAPO II – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC) – PRESIDENTE GENERALE (PG)
Art. IV.II.1
(ex 22/2001) – Presidenza – Comitato direttivo centrale (modificato
a Verona il 30 novembre 2003)
1. Il PG e i vicepresidenti generali costituiscono la presidenza.
2. Il CDC è composto dalla presidenza e da altri tre componenti che – su
proposta della presidenza, formulata in funzione delle competenze professionali
e di quanto richiesto dallo svolgimento dei programmi adottati – il CC elegge
nella prima seduta successiva alla elezione del PG.
3. Il CDC viene rinnovato parzialmente ogni anno.
4. In caso di impedimento, il PG è sostituito da uno dei vicepresidenti
generali da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vicepresidente
più anziano per carica.
Art. IV.II.2
(ex 23/2001) – Compiti del CDC e del PG (modificato a Verona il 30 novembre
2003)
1. Il CDC attua i programmi adottati dall'AD e gli indirizzi deliberati
dal CC; svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo; a tal fine
individua obiettivi e risorse; adotta gli atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti; attua i compiti ad esso delegati
dal CC; assolve le seguenti funzioni specifiche:
a) imposta e tratta tutte le questioni attinenti alle finalità istituzionali;
in particolare mantiene i rapporti con le amministrazioni centrali dello
Stato, con ogni tipo di organismo o istituzione, nazionale o internazionale
o estero;
b) predispone i programmi del Club alpino italiano, li sottopone alla approvazione
del CC e alle deliberazioni dell'AD;
c) sottopone al CC i bilanci d’esercizio di cui al Titolo V;
d) nomina e revoca il direttore; indica le priorità ed impartisce le conseguenti
direttive generali dell'azione amministrativa, della gestione, dei tempi
da rispettare e dei risultati da conseguire, dei quali rimane unico responsabile
il direttore; su proposta di questi determina la pianta organica e le sue
variazioni; fatte salve le competenze del direttore, delibera sui contratti
e gli altri atti che vincolano i bilanci oltre l'esercizio e sull'assunzione
di finanziamenti a medio e lungo termine;
e) attribuisce incarichi ai propri componenti e ai componenti del CC, compatibilmente
con le funzioni generali e specifiche attribuite a questo organo, per ogni
questione attinente alle finalità istituzionali; istituisce un sistema di
controllo interno e uno di relazioni con l'esterno;
f) affida – per motivate esigenze ed entro limiti numerici prestabiliti
– incarichi di consulenza e di collaborazione ad esperti dei settori attinenti
alle finalità istituzionali;
g) delibera sull'edizione di pubblicazioni, anche periodiche, e ne nomina
i responsabili;
h) convoca l'AD e il comitato elettorale; nomina la commissione per la verifica
dei poteri;
i) convoca il congresso nazionale.
2. Il CDC ha facoltà di portare in AD le deliberazioni non adottate dal
CC.
3. I componenti del CDC partecipano alle sedute dell'AD e del CC; possono
prendervi la parola senza diritto di voto. 4. Il PG è il legale rappresentante
del Club alpino italiano; ha poteri di rappresentanza che può anche delegare;
ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche: a) convoca
e presiede le sedute del CDC e del CC; b) invita persone estranee alle sedute
del CDC e del CC; c) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili,
che sottopone al CDC per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
d) riferisce periodicamente al CC sui risultati della gestione rispetto
ai piani e ai programmi operativi deliberati dall' AD; e) presenta all'
AD la relazione generale annuale, accompagnata dallo stato patrimoniale
del Club alpino italiano e dal conto economico dell’esercizio 9.
CAPO III – ORGANI TECNICI CENTRALI E STRUTTURE OPERATIVE (modificato a Verona il 30 novembre 2003)
Art. IV.III.1
(ex 24/2001) – Organi consultivi – Organi operativi – Strutture operative
10
1. In assolvimento delle proprie funzioni specifiche, il CC può istituire:
a) organi tecnici centrali consultivi;
b) organi tecnici centrali operativi;
c) strutture operative.
Essi operano nell’ambito della struttura centrale allo scopo di favorire
o svolgere per obiettivi o con continuità specifiche finalità istituzionali;
al CC competono la scelta, la nomina o l’elezione dei componenti e del presidente,
le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo.
2. Gli organi operativi di cui alla lettera b) sono retti da un unico regolamento,
le strutture di cui alla lettera c) sono rette ciascuna da un proprio ordinamento,
soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CC, che
può attribuire loro ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
3. In quest’ultimo caso le modalità di scelta, di nomina o di elezione dei
componenti degli organi previsti sono stabilite dall’ordinamento stesso,
anche in deroga al comma 1.
CAPO IV – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Art. IV.IV.1
(ex 25/2001) – Collegio nazionale dei revisori dei conti
1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto da due componenti
effettivi ed uno supplente e da un funzionario nominato dal ministero del
tesoro.
2. Il collegio elegge il presidente tra i propri componenti elettivi con
il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
3. Il collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione
finanziaria, economica e patrimoniale del Club alpino italiano, ne esamina
i bilanci di esercizio; esprime pareri ogni volta che è richiesto, con relazioni
scritte che trasmette al CC; assiste alle sedute dell’AD, del CDC e del
CC.
CAPO V – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI (adottato a Verona il 30 novembre 2003)
Art. IV.V.1
(ex 26/1991) – Collegio nazionale dei probiviri 11
1. La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due gradi
di giudizio: il primo a livello regionale o interregionale, il secondo a
livello centrale; il collegio regionale dei probiviri è l'organo giudicante
di primo grado, il collegio nazionale dei probiviri è l'organo giudicante
di secondo grado del Club alpino italiano.
2. Il collegio è composto da cinque componenti.
3. Il collegio elegge il presidente e il vicepresidente tra i propri componenti;
il presidente convoca e presiede le sedute del collegio.
4. Il collegio giudica e decide sulle controversie di propria competenza
– in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti da specifico
regolamento disciplinare; designa il collegio regionale dei probiviri competente
a giudicare e decidere in primo grado sulle controversie tra soci, organi
o strutture periferiche di diversi GR o tra struttura centrale e GR. 5.
Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili e vincolanti.
TITOLO V (ex VIII/2001) – DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE – DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ – BILANCI
Art. V.1 (ex
28-bis/2001) – Organizzazione – Direttore – Amministrazione – Contabilità
– Bilanci
(modificato a Verona il 30 novembre 2003)
1. Specifico regolamento di organizzazione stabilisce la consistenza numerica,
i compiti, i poteri, i controlli e i criteri di valutazione relativi al
direttore, ai dirigenti e agli addetti agli uffici della struttura centrale
del Club alpino italiano.
2. Il direttore adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi; è responsabile
della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ha autonomi poteri
di spesa, di organizzazione e di controllo del personale degli uffici della
struttura centrale; è responsabile in via esclusiva della amministrazione,
della gestione e dei relativi risultati; è soggetto ai controlli e ai criteri
di valutazione previsti nel regolamento di organizzazione o deliberati per
obiettivi specifici dal CC; partecipa alle sedute dell'AD, del CDC e del
CC; cura la redazione dei relativi verbali; riferisce direttamente al presidente
o a componente del CDC da lui delegato 12.
3. I bilanci d'esercizio del Club alpino italiano sono composti dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo del 09 aprile 1991, n.127 e successive
modificazioni.
4. Specifico regolamento di amministrazione e di contabilità ispirato a
principi civilistici e recante deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni di legge e di regolamento per gli enti pubblici nazionali,
stabilisce le procedure che disciplinano il funzionamento amministrativo
della struttura centrale del Club alpino italiano.
PARTE SECONDA – STRUTTURE PERIFERICHE
TITOLO VI (ex III/1991 ed ex IX/1991) – DELLE SEZIONI (adottato a Verona il 30 novembre 2003)
Art. VI.1 (ex
11/1991, 12/1991 e 13/1991) – Costituzione, finalità e ordinamento delle
sezioni 13
1. Le sezioni sono costituite per volontà di un gruppo di soci che intendono
promuovere il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali in una
determinata zona di attività, impiegando le risorse a disposizione, con
iniziative di interesse locale e generale, in ottemperanza degli impegni
assunti con la loro adesione al Club alpino italiano. La costituzione di
una sezione è deliberata dal comitato direttivo regionale competente di
cui al Titolo VII e approvata dal CC.
2. Le sezioni sono dotate di proprio ordinamento che ne assicura una conforme
autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. L’ordinamento prevede
quali organi della sezione almeno i seguenti:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente della sezione;
d) il collegio dei revisori dei conti.
3. Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti
dei soci della sezione.
4. Dalla data di adozione del presente statuto, nel territorio di un comune
può essere costituita una sola sezione. Nel territorio dei maggiori comuni
nel quale sono già presenti una o più sezioni, una sottosezione può essere
costituita in sezione. In questo caso la costituzione della sezione è deliberata
dal CDC e approvata dal CC con le modalità e i limiti previsti dal regolamento
generale.
Art. VI.2 –
Coordinamenti locali di sezioni 14
1. Più sezioni possono liberamente coordinare le proprie attività, anche
su base provinciale, per meglio realizzare le finalità istituzionali.
Art. VI.3 (ex
15/1991) – Costituzione, finalità e ordinamento delle sottosezioni 15
1. Le sottosezioni sono costituite nell’ ambito di una sezione per volontà
di un gruppo di soci della stessa per favorire la loro aggregazione e il
conseguimento delle finalità istituzionali, quando la zona di attività della
sezione occupa il territorio di più comuni o di grandi città. La costituzione
di una o più sottosezioni è deliberata dal consiglio direttivo della sezione
e approvata dal comitato direttivo regionale competente.
2. La sottosezione fa parte integrante della sezione agli effetti del tesseramento
e del computo del numero dei delegati elettivi alla AD. I soci della sottosezione
hanno gli stessi diritti dei soci della sezione.
3. L’ordinamento della sezione disciplina i rapporti tra sezione e sottosezione,
la organizzazione della stessa, stabilisce il grado di autonomia anche patrimoniale
concesso alla sottosezione e dispone sulle conseguenti responsabilità dei
suoi organi.
Art. VI.4 (ex
14/1991) – Scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni 16
1. Lo scioglimento della sezione o della sottosezione può essere deliberato
dall’assemblea dei soci o dall’organo che ne ha deliberato la costituzione.
Lo scioglimento è approvato dallo stesso organo che ne ha approvata la costituzione.
2. In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo
degli organi centrali nel caso di una sezione e sotto il controllo degli
organi del gruppo regionale competente nel caso di una sottosezione.
Art. VI.5 (ex
11/1991, parte, ex 15/1991, parte) – Rinvio al regolamento generale
17
1. Il regolamento generale dispone sui limiti e sulle modalità relative
alla costituzione e allo scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni;
sulla loro denominazione e sulla definizione della zona di attività; sulla
composizione, sulle funzioni specifiche e sulle modalità di funzionamento
degli organi delle sezioni; sulla trasformazione delle sottosezioni in sezioni;
sui rapporti tra sezione e sezione, tra sezione e gruppo regionale competente
per territorio, tra sezione e struttura centrale e tra sezione e enti locali
che hanno competenza amministrativa nella zona di attività della sezione.
Per quanto non previsto dal regolamento generale dispongono l'ordinamento
di ciascuna sezione e l’ordinamento del raggruppamento regionale competente
di cui al Titolo VII.
Art. VI.6 (ex
29/1991) – Sezioni nazionali 18
1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il CDC può proporre
la costituzione di sezioni non aventi una determinata circoscrizione, denominate
sezioni nazionali, strutturate in un numero indeterminato di raggruppamenti
su base territoriale, rette da specifico ordinamento. La costituzione di
una sezione nazionale è deliberata dal CC e approvata dalla AD nella prima
seduta utile.
2. Possono richiedere l’iscrizione alle sezioni nazionali i soci del Club
alpino italiano che abbiano le caratteristiche previste negli ordinamenti
relativi.
3. I soci delle sezioni nazionali sono di diritto soci ordinari del Club
alpino italiano. Tale diritto ha termine con la perdita della qualifica
di socio di una sezione nazionale. Essi mantengono l’associazione alla sezione
di origine. Il regolamento generale ne fissa le norme relative.
4. I soci delle sezioni nazionali hanno facoltà di portare uno speciale
distintivo, approvato d’intesa con il CC.
5. Il Club alpino accademico italiano (C.A.A.l.) e l’ Associazione guide
alpine italiane (A.G.A.I.) sono sezioni nazionali del Club alpino italiano.
Art. VI.7 (ex
33/2001) – Sezioni particolari 19 (modificato a Verona il 30 novembre
2003)
1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il CDC può deliberare
la costituzione, sia in Italia che all'estero, di sezioni non aventi una
determinata circoscrizione, denominate sezioni particolari, rette da specifico
ordinamento. Il CC ne approva la costituzione.
Art. VI.8 (ex
30/1991, 31/1991, 32/1991) – Altre sezioni
1. La Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.) fondata nel 1872 ed entrata
a far parte del Club alpino italiano nel 1919, quale sua sezione, può mantenere
la propria originale struttura interna ed essere organizzata e amministrata
secondo il proprio ordinamento. Analogo ordinamento può essere adottato
dalle sezioni della provincia di Bolzano.
TITOLO VII (ex IV/1991) – DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI 20 (adottato a Verona il 30 novembre 2003)
Art. VII.1
(ex 16/1991, parte) – Costituzione, finalità e ordinamento 21
1. I soci e le sezioni appartenenti a una stessa regione o provincia autonoma
costituiscono il raggruppamento regionale o provinciale del Club alpino
italiano (GR).
2. I GR operano per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali
da parte delle sezioni nelle loro zone di attività e si rapportano con le
regioni e province autonome nei settori nei quali esse hanno potere legislativo,
in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla AD e alle
deliberazioni degli organi del Club alpino italiano.
3. I GR sono dotati di proprio ordinamento che ne assicura una conforme
autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. L’ordinamento prevede
quali organi di ciascun GR almeno i seguenti:
a) l’assemblea regionale dei delegati (ARD);
b) il comitato direttivo regionale (CDR);
c) il presidente regionale (PR);
d) il collegio regionale dei revisori dei conti;
e) il collegio regionale dei probiviri. Nei casi in cui, per basso numero
di sezioni o di soci o per altri motivi, non sono formati tutti gli organi
di un GR, quelli mancanti – esclusi gli organi di cui alle lettere a), b)
e c), ma inclusi gli organi tecnici di cui al successivo comma 8 – possono
essere sostituiti da organi interregionali per accordo diretto dei GR interessati
finitimi o, in difetto di accordo, con delibera del CDC – l’uno e l’altra
soggetti ad approvazione da parte del CC.
4. La ARD è l’organo sovrano del GR nell’espletamento delle funzioni ad
esso attribuite. È composta dai medesimi delegati di diritto ed elettivi
– di cui al Titolo III – in rappresentanza delle sezioni e dei soci della
regione o provincia autonoma. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme
adottate per il funzionamento della AD in quanto applicabili. Le deliberazioni
della ARD sono vincolanti nei confronti dei soci e delle sezioni del GR.
5. Il CDR è l’organo di gestione del GR; rappresenta il Club alpino italiano
e unitariamente le sezioni e i soci del GR presso gli organi della regione
o provincia autonoma ed altri enti operanti su un territorio comune a più
sezioni dello stesso GR; tutela gli interessi, singoli o collettivi, del
Club alpino italiano, delle sezioni e dei soci del GR nei loro confronti;
ha il potere di perfezionare accordi con gli organi di quegli enti, per
conto delle sezioni rappresentate ma non può assumere impegni che coinvolgono
le sezioni del GR se non per programmi annuali o pluriennali adottati dalla
ARD, o stipulati su mandato della stessa ARD o delle sezioni direttamente
interessate. Può assumere impegni che coinvolgono il Club alpino italiano
ove a ciò delegato espressamente con delibera del CDC, al quale risponde
del proprio operato.
6. Il PR è il legale rappresentante del GR. I presidenti regionali costituiscono
la conferenza nazionale dei PR. Essa ha funzioni consultive; è convocata
– almeno una volta all’anno – e presieduta dal PG; ad essa partecipano i
componenti del CDC e del CC.
7. Il collegio regionale dei revisori dei conti e il collegio regionale
dei probiviri hanno funzioni analoghe a quelle dei corrispondenti organi
nazionali.
8. Ciascun GR può costituire organi tecnici consultivi o operativi periferici,
allo scopo di favorire o di svolgere per obiettivi o con continuità specifiche
finalità istituzionali nel territorio di competenza del GR.
9. Sono mantenute, con la denominazione di area regionale o interregionale,
le maggiori entità territoriali, esistenti alla data di adozione del presente
statuto, per la attribuzione proporzionale dei consiglieri centrali. L’AD
può modificare il numero delle aree e dei GR attribuiti a ciascuna di esse.
10. Fermo quanto disposto per la elezione dei componenti del CC, più GR
operanti nella stessa area interregionale possono indire sedute congiunte
delle rispettive ARD; possono deliberare l'adozione o il mantenimento di
forme di coordinamento e di collaborazione comuni, per accordo diretto e
in conformità ai propri ordinamenti o a specifici regolamenti.
Art. VII.2
– Coordinamenti locali di sezioni 22
1. I coordinamenti locali di sezioni di cui al Titolo VI hanno poteri di
rappresentanza nei confronti degli enti locali ed altri, nella misura delegata
dalle stesse sezioni e a condizione che i coordinamenti comprendano tutte
le sezioni aventi zona di attività inclusa nella area nella quale quegli
enti hanno competenza amministrativa, oppure che gli organi competenti del
proprio raggruppamento regionale abbiano rilasciato una delega specifica.
Art. VII.3
(ex 16/1991, parte) – Rinvio al regolamento generale 23
1. Il regolamento generale dispone sulle condizioni per la costituzione
anche parziale o la modifica di organi interregionali di più GR operanti
in regioni finitime; sulla denominazione dei GR; sulla composizione, sulle
funzioni specifiche e sulle modalità di costituzione e di funzionamento
degli organi dei GR, inclusi gli organi tecnici consultivi e operativi;
sulle condizioni di eleggibilità alle cariche negli stessi organi; sulle
condizioni per la costituzione e la modifica del territorio delle singole
aree regionali o interregionali previste per la attribuzione proporzionale
dei consiglieri centrali; sulle funzioni della conferenza nazionale dei
PR; sulle modalità di funzionamento transitorie degli organi preesistenti
fino alla costituzione degli organi regionali previsti e alla successiva
elezione dei loro componenti. Per quanto non previsto dal regolamento generale
dispone l’ordinamento di ciascun GR.
PARTE TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
TITOLO VIII (ex X/1991) – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 24
Art. VIII.1
(ex 28/1991) – Cariche sociali 25 (adottato a Verona il 30 novembre
2003)
1. Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche
sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione.
Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto.
2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo
i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti
dalla loro adesione al Club alpino italiano, in possesso delle competenze
ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica non più
di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere
ancora dopo almeno un anno di interruzione. Quest’ultima disposizione può
essere derogata dall'ordinamento delle sezioni per le cariche elettive nei
propri organi, escluso il presidente sezionale.
3. Sull’eventuale rinnovo degli organi della struttura centrale e delle
strutture periferiche per una parte ogni anno dispongono i relativi ordinamenti.
4. Il regolamento generale – salvi i criteri specifici di eleggibilità e
di ineleggibilità dei soci alle cariche sociali – individua le situazioni
di incompatibilità, con riferimento ai componenti degli organi di giudizio
e di controllo e ai componenti degli organi della struttura centrale e delle
strutture periferiche che esercitano specifici poteri di controllo nei confronti
di organi di livello inferiore; nonché le cause di decadenza. Le cause di
ineleggibilità sopravvenute dopo l’elezione comportano la decadenza automatica
dalla carica ricoperta.
Art. VIII.2
– Responsabilità personali e collegiali – Regolamento disciplinare 26
(adottato a Verona il 30 novembre 2003)
1. L'inosservanza da parte del socio degli impegni assunti con l’adesione
al Club alpino italiano è in ogni caso perseguibile nelle sedi, nonché in
conformità ai princìpi, alle procedure e nei termini stabiliti in specifico
regolamento disciplinare.
2. Il procedimento nei confronti del singolo non esclude eventuali azioni
nei confronti dell’organo collegiale di cui il socio è componente, sempre
in conformità al regolamento disciplinare.
3. Il regolamento disciplinare stabilisce le procedure alle quali si attengono
gli organi del Club alpino italiano e delle strutture periferiche e più
in generale ciascuno dei soggetti che contendono in giudizio; fissa i termini
entro i quali si possono presentare gli esposti o i ricorsi e gli organi
giudicanti devono concludere i procedimenti; stabilisce le sanzioni, proporzionate
alla gravità delle inosservanze, irrogabili ai soci o agli organi del Club
alpino italiano e delle strutture periferiche o alle stesse strutture periferiche.
4. Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che coinvolga
soci, organi di strutture centrali e periferiche e le strutture stesse,
a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio
interni del Club alpino italiano. L’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria non può intervenire se non dopo l’esaurimento delle procedure
interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.
Art. VIII.3
– Ordinamento delle strutture periferiche 27 (adottato a Verona il 30
novembre 2003)
1. L’ordinamento del Club alpino italiano prevale sugli ordinamenti delle
strutture periferiche; le norme di questi ultimi – quando incompatibili
con il primo – perdono immediatamente efficacia e le strutture periferiche
adeguano il proprio Club alpino italiano – Statuto 2003 16 di 23 ordinamento
entro il termine perentorio di un anno dalla comunicazione di adozione delle
modifiche dell’ordinamento del Club alpino italiano da parte del CDC.
2. L’ordinamento delle strutture periferiche, anche nelle sue modifiche,
non ha efficacia se non dopo approvazione da parte del CC.
3. In qualunque caso di inerzia o di grave inosservanza accertata, l’organo
di una sezione è supplito dal corrispondente organo del raggruppamento regionale
competente e questo dal corrispondente organo della struttura centrale,
d’ufficio o su istanza delle parti interessate. La ARD è supplita dal CC.
Il regolamento disciplinare dispone sui casi di inerzia o di inosservanza
ripetuta.
Art. VIII.4
(ex 34/2001) – Regolamento generale (adottato a Verona il 14 gennaio
2001)
1. Il regolamento generale – individuando quando necessario gli organi del
Club alpino italiano o le strutture periferiche competenti, le sedi e i
termini – traduce in procedure i principi statutari, in particolare per
quanto riguarda:
a) finalità del Club alpino italiano; tipi e usi di stemmi e distintivi;
pubblicazioni;
b) iscrizione al Club alpino italiano nelle diverse categorie di soci; cessazione
della qualità di socio; nomina dei soci onorari;
c) diritti e obblighi dei soci; gratuità delle cariche elettive e degli
incarichi su base volontaristica; criteri specifici di eleggibilità e di
ineleggibilità alle cariche sociali e di incompatibilità tra cariche sociali;
loro accertamento; quote annuali sociali, contributi ordinari e straordinari;
tesseramento;
d) costituzione e scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni di soci,
nel territorio nazionale e all'estero; delle sezioni nazionali e particolari;
delle altre strutture periferiche; individuazione di compiti particolari
da attribuire alle strutture periferiche e norme generali per il loro funzionamento;
e) elezione dei delegati dei soci per l'AD, costituzione del comitato elettorale
e della commissione per la verifica dei poteri;
f) elezione dei soci negli organi del Club alpino italiano; modalità di
funzionamento di questi ultimi; composizione e modalità di funzionamento
degli organi tecnici centrali e periferici;
g) metodo di attribuzione del numero di consiglieri alle aree regionali
o interregionali; rinnovazione parziale annuale degli organi – anche tecnici
– delle strutture centrale e periferiche del Club alpino italiano;
h) convocazione del congresso nazionale; i) violazioni, controversie, ricorsi,
provvedimenti disciplinari;
2. In tutti i casi contemplati nel comma 1, o quando il CC ne ravvisi la
opportunità, il regolamento generale può rinviare a specifici regolamenti,
purché nel regolamento generale siano individuati gli organi responsabili
della redazione e della approvazione degli stessi. 3. Il CC coordina le
disposizioni del regolamento generale con le norme dello statuto, entro
e non oltre sei mesi dalla adozione dello stesso da parte dell’AD.
Art. VIII.5
(ex 35/2001) – Modifiche dello statuto 28 (modificato a Verona il 30
novembre 2003)
1. Le modifiche dello statuto sono inoltrate in plico unico – nel testo
integrale redatto dal CC – ai presidenti e a tutti i delegati presso le
rispettive sezioni, almeno trenta giorni di calendario prima dell'AD; l'AD
è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche
per delega, della maggioranza dei delegati; le modifiche sono adottate se
approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti
in aula, di persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti
sono esclusi gli astenuti.
2. Dopo ogni modifica dello statuto adottata dalla AD, il CC cura la collazione
dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto non modificate alle
modifiche adottate, in particolare per quanto riguarda i termini utilizzati,
la denominazione di organi, strutture, uffici, il riordino della numerazione
di parti, titoli e articoli, nonché il controllo dei riferimenti e dei rinvii
esistenti. Gli interventi sopra elencati non costituiscono modifica dello
Statuto.
Art. VIII.6
– Interpretazione autentica dell’ordinamento del Club alpino italiano
29 (adottato a Verona il 30 novembre 2003)
1. L’interpretazione autentica di una norma degli ordinamenti delle strutture
centrale e periferiche del Club alpino italiano è sottoposta all’esame preliminare
dell’organo che aveva redatto e approvato la norma e successivamente rimessa
all’organo che l’aveva adottata, per la ratifica della interpretazione della
norma stessa.
2. L’interpretazione della norma ha carattere permanente ed efficacia retroattiva
a partire dalla data di adozione dell’ultima modificazione della norma stessa.
3. Il regolamento generale indica i soggetti legittimati e dispone sulle
modalità di richiesta, di preparazione, di approvazione e di adozione della
interpretazione autentica di una norma.
Art. VIII.7
(ex 36/2001) – Scioglimento del Club alpino italiano
1. L'AD – con le modalità e maggioranze previste per le modifiche dello
statuto – può deliberare lo scioglimento del Club alpino italiano e la nomina
di un commissario ad hoc per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio
del Club alpino italiano a fini di pubblica utilità.
Art. VIII.8
(ex 37/2001) – Poteri di vigilanza 30 (modificato a Verona il 30 novembre
2003)
1. Nell'ambito di una effettiva autonomia del Club alpino italiano, il ministero
vigilante esercita i seguenti poteri:
a) approvazione dello statuto e dello scioglimento del Cub alpino italiano
deliberato dalla AD;
b) nomina di un commissario straordinario – anche nella persona del PG –
con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nei casi e nei
termini perentori previsti dalla legge 26 gennaio 1963, n.91, articolo 8;
c) approvazione del regolamento di contabilità e dei bilanci d'esercizio
annuali, limitatamente alla struttura centrale del Club alpino italiano.
2. I poteri di vigilanza sono limitati al controllo di legittimità degli
atti trasmessi e non interessano in alcun caso le scelte strategiche degli
organi del Club alpino italiano. Le approvazioni di cui alle lettere a)
e c) del comma 1 sono dovute nel termine perentorio di sessanta giorni.
In mancanza di comunicazione scritta e motivata entro tale termine, i documenti
trasmessi si intendono approvati a tutti gli effetti.
1 Nota all’articolo II.2 – Sostituisce l’articolo 6/1991 che è abrogato. Si ritiene che nel Club alpino italiano i soci onorari debbano essere esclusivamente persone fisiche, con esclusione di enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, ecc. (v. comma 1). Lessico: Benemerenza: «Merito più o meno universalmente riconosciuto o particolarmente sanzionato in un dato campo di attività», Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana. Personalità: «Persona singolarmente autorevole in un ambito determinato di attività o di interessi», Devoto- Oli, Dizionario della lingua italiana.
2 Nota all’articolo II.3 – Sostituisce l’articolo 7/1991 che è abrogato. Si ritiene che nel Club alpino italiano i soci benemeriti debbano essere esclusivamente persone giuridiche, intendendo con questo termine, contrapposto a persona fisica, ogni tipo di ente, associazione, fondazione, istituzione, ecc.. Le modalità con le quali le persone giuridiche conseguono l’iscrizione sono stabilite dal Regolamento generale. Non entrano a far parte del corpo sociale. Non hanno i diritti di tutti gli altri soci, quindi non possono partecipare alle assemblee e non possono esercitarvi l’elettorato attivo e passivo(v. comma 1).
3 Nota all’articolo II.4 – Sostituisce l’articolo 8/1991 e parte dell'articolo 9/1991 che sono abrogati per le parti interessate. Le norme attualmente in Regolamento generale, articolo 13/1991 ed articolo 15/1991, sono qui trasferite per l’importanza che esse rivestono nel rapporto socio – Club alpino italiano. È inserito il riferimento a «i regolamenti e le disposizioni che in conseguenza dei primi (Statuto e Regolamento generale) gli organi del Club alpino italiano e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare», risultano pertanto incluse anche le deliberazioni assunte dalla AD e dagli altri organi nell’esercizio delle loro funzioni (v. comma 2). La inosservanza dell'impegno assunto dal socio con la sua adesione al Club alpino italiano determina una responsabilità personale del socio, che diviene collegiale nel caso che l'inosservanza si verifichi nelle funzioni di un organo collegiale di cui il socio sia componente (v. comma 3). Nell'articolo II.4 è assorbita anche la norma precedentemente in Statuto 1991, articolo 14, comma 6 (v. comma 6). Lessico: Ottemperare: «Comportarsi secondo una cosciente, spontanea e rispettosa adesione a quanto costituisce l’oggetto di un dovere o di un obbligo (o sentito come tale) o alle leggi», Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana. Pertinente: riferito alle strutture periferiche è usato con il significato «che riguarda direttamente il socio», cioè in questo caso ci si riferisce alla sezione alla quale è iscritto il socio e al raggruppamento regionale nel quale è collocata quella sezione (pertinenza per territorio). Sin.: «Competente».
4 Nota all’articolo II.6 – Sostituisce parte degli articoli 7/1991, 8/1991, 9/1991 e 10/1991 che sono abrogati per le parti interessate. Si stabilisce il principio per il quale, inalterate le categorie associative stabilite nel Titolo II – Dei soci, articolo II.1, comma 1, il CC può disporre nel Regolamento generale specifiche agevolazioni nei confronti di alcune fasce di soci. Il rinvio è determinato dalla necessità di procedere a uno studio approfondito dell’argomento, incluso l’impatto sui bilanci delle strutture periferiche e della struttura centrale, con verifiche anche periodiche. La regolamentazione della aggregazione a più sezioni è rinviata al Regolamento generale.
5 Rispetto al testo adottato nel 2001, si sostituisce «convegno» con «raggruppamento regionale», sottinteso di sezioni. Ciascun delegato potrà rappresentare in AD e votare anche per conto di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altre sezioni della stessa regione. Si tolgono «altri» e «delegati» perché inutile ripetizione.
6 Decisione del CC di Torino 24 ottobre 2003.
7 Rispetto al testo adottato nel 2001, è conservata la norma attualmente in vigore per la elezione locale dei consiglieri centrali, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale.
8 Rispetto al testo adottato nel 2001, si preferisce una formulazione che non dà luogo a incertezze interpretative. Tra i compiti del CC è anche la funzione di controllare la rispondenza dei risultati rispetto ai programmi adottati dall’AD.
9 La relazione generale annuale del PG sullo stato del Club alpino italiano presentata all’AD, non può in nessun caso prescindere dal conto economico e dallo stato patrimoniale, poiché senza questi non sarebbe una relazione esaustiva.
10 Nota all’articolo IV.III.1 – Sostituisce l’articolo 24/2001 che è abrogato. Vedi Titolo IV – Degli organi centrali, articolo IV.I.2 – Compiti del CC, comma 1, lettera i). Gli organi tecnici centrali consultivi sono istituiti a supporto della attività del CDC e del CC, i componenti sono scelti dal CDC e/o dal CC secondo le specifiche esigenze, il CC provvede alla nomina dei componenti, tutte le indicazioni su composizione, compiti, durata, ecc. sono stabiliti nella delibera di costituzione. Degli attuali OTC potrebbe rientrare in questa categoria: la commissione legale centrale (v. comma 1, lettera a). Gli organi tecnici centrali operativi sono istituiti per finalità a medio e lungo termine, i componenti sono scelti in base alle competenze, anche su segnalazione delle strutture periferiche, il CC provvede alla elezione dei componenti con le modalità di durata e di rinnovo previste per gli organi della struttura centrale, le modalità di funzionamento, di coordinamento e di controllo sono sancite da uno specifico regolamento comune a tutti questi organi (si tratta dell’attuale regolamento quadro degli organi tecnici centrali, opportunamente rielaborato). Degli attuali OTC potrebbe rientrare in questa categoria: la commissione centrale rifugi e opere alpine (v. comma 1, lettera b). Le strutture operative sono istituite per finalità a più lungo termine quando sembri opportuno concedere una ampia autonomia funzionale. È il caso dell’attuale Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico (massima autonomia), ma può essere il caso della neo costituita Libera università della montagna, della Biblioteca nazionale, della Cineteca e della relativa Commissione cinematografica centrale, del Servizio valanghe italiano, dell’Agenzia per l’ambiente e dell’Osservatorio tecnico per l’ambiente, della Commissione centrale per le pubblicazioni, ecc. Degli attuali OTC potrebbero indirettamente rientrare in questa categoria anche tutte le commissioni che svolgono prevalentemente attività didattiche e scientifiche e che potrebbero confluire nei «dipartimenti» della citata Libera università della montagna dai quali potrebbero essere attinte le esperienze necessarie per la formazione degli esperti di più alto livello: a titolo di esempio la Commissione centrale per i materiali e le tecniche, il Comitato scientifico centrale, il Gruppo di lavoro per l’insediamento umano nelle terre alte, la Commissione centrale medica, ecc. (v. comma 1, lettera c). Rimane l'obbligo, di sottoporre al CC, per approvazione, l'ordinamento delle strutture operative e le sue successive modifiche, in conformità del Titolo IV – Degli organi centrali , articolo IV.I.2 – Compiti del CC, comma 1, lettera d). Se l’ordinamento ne riconosce ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, i loro bilanci d’ esercizio sono autonomi e separati dai bilanci del Club alpino italiano (v. comma 2 e comma 3).
11 Nota all’articolo IV.V.1 – Sostituisce l’articolo 26/1991 che è abrogato. Sono stabiliti con chiarezza due gradi di giudizio (v. comma 1). Si è accolto l'invito pervenuto da più parti di ridurre la durata del mandato del collegio nazionale dei probiviri da cinque a tre anni e di inserire la clausola limitativa del doppio mandato al fine di assicurare un auspicabile avvicendamento anche in questo organo della struttura centrale del Club alpino italiano. I componenti dell'organo sono scelti in base ai criteri stabiliti nel Titolo VIII – Disposizioni generali e finali, articolo VIII.1 – Cariche sociali, commi 2, 4 e sono eletti dalla AD secondo il Titolo III – Dell’assemblea dei delegati, articolo III.2 – Compiti dell’AD. Il testo dell'articolo (v. comma 4) è semplificato con il rinvio a specifico regolamento disciplinare di cui si dispone nel Titolo VIII – Disposizioni generali e finali, articolo VIII.2 – Responsabilità personali e collettive – Regolamento disciplinare. I concetti della inappellabilità e vincolatività delle decisioni del collegio sono riferiti all’ordinamento interno del Club alpino italiano, nel senso che qui ci limitiamo a stabilire che non c’è un’istanza superiore cui rivolgersi nell’ambito del sodalizio. Che poi qualcuno ritenga di poter adire l’autorità giudiziaria ... è materia a noi sottratta (v. comma 5).
12 Rispetto al testo adottato nel 2001, si aggiunge la frase «o a componente del CDC da lui delegato» per consentire una migliore operatività del CDC.
13 Nota all’articolo VI.1 – Sostituisce gli articoli 11/1991, 12/1991, 13/1991 che sono abrogati. È stabilito con chiarezza il principio che le sezioni sono costituite esclusivamente per volontà di un gruppo di soci in ottemperanza ai principi stabiliti nel Titolo II – Dei soci, articolo II.4 – Diritti e doveri del socio, commi 2 e 3. La costituzione di una sezione è deliberata dal comitato direttivo regionale competente di cui al Titolo VII e approvata dal CC (v. comma 1). L'autonomia delle sezioni è garantita a livello organizzativo, funzionale (libertà di iniziativa e di azione) e patrimoniale dal loro ordinamento. Per l’adeguamento dell’ ordinamento delle sezioni a eventuali modifiche dell’ ordinamento del Club alpino italiano (v. comma 2), si rinvia al Titolo VIII – Disposizioni generali e finali, articolo VIII.3 – Ordinamento delle strutture periferiche. È stabilito che le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione (v. comma 3). Si consente la costituzione di più sezioni nelle aree delle città maggiori, sia pure in casi del tutto eccezionali, e solo per trasformazione di una sottosezione preesistente. Nel Regolamento generale troveranno posto le norme relative alle modalità e ai limiti per la trasformazione della sottosezione in sezione. Il CC è orientato a fissare i seguenti limiti: almeno cinque anni di operatività della sottosezione; almeno trecento cinquanta soci della sottosezione; almeno cento mila abitanti nel territorio del comune; impegno a stabilire quote associative concordate (v. comma 4).
14 Nota all’articolo VI.2 – Sembra meglio collocare la norma relativa ai raggruppamenti locali di sezioni, precedentemente prevista in Statuto 2001, articolo 4, comma 1, ultimo periodo, che recita «Più sezioni possono riunirsi per specifiche attività istituzionali», qui nel Titolo VI – Delle sezioni, articolo VI.2. Il testo suggerito oltre dare dignità normativa alle piccole federazioni di sezioni nate liberamente e talora anche temporaneamente per facilitare il miglior raggiungimento coordinato di obiettivi comuni nell'ambito territoriale di attività, evita ogni interferenza con i raggruppamenti previsti nel Titolo VII - Dei raggruppamenti regionali di sezioni, articolo VII.1. Si sottolinea: liberamente, cioè per libera volontà delle parti. Con patti liberamente sottoscritti dai soggetti interessati, quindi da non sottoporre ad approvazione di organi superiori. Per le finalità ritenute di interesse comune. Su territori che possono andare dal comune (caso di più sezioni sul territorio di un unico comune, anche al fine di facilitare i rapporti tra tali sezioni), alla comunità, alla provincia. Si ritiene che il coordinamento su base volontaria di più sezioni anche di diversi raggruppamenti regionali possa essere utile. Il coordinamento tra sezioni deve essere stabilito per norma statutaria, così come era già stato approvato (Statuto 2001, articolo 4). Lessico: Coordinamento: «Ordinamento elaborato per conseguire uno o più fini determinati», Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana.
15 Nota all’articolo VI.3 – Sostituisce l’articolo 15/1991 che è abrogato. È stabilito con chiarezza il principio che le sottosezioni sono costituite esclusivamente per volontà di un gruppo di soci in ottemperanza ai principi stabiliti nel Titolo II – Dei soci, articolo II.4 – Diritti e doveri del socio, commi 2 e 3 e con delibera del consiglio direttivo della sezione (v. comma 1). La individuazione e la concessione di un determinato grado di autonomia anche patrimoniale alla sottosezione può contribuire ad attenuare o risolvere i problemi più gravi oggi esistenti, ma soprattutto ad evitare problemi futuri. In funzione del grado di autonomia concesso, i bilanci d’esercizio della sottosezione possono essere o consolidati in quelli della sezione o, nel caso di riconosciuta autonomia patrimoniale, completamente autonomi e separati dai bilanci della sezione. In quest’ultimo caso tutte le responsabilità gestionali incluse quelle civili e fiscali sono trasferite ai soci componenti degli organi della sottosezione (v. comma 3).
16 Nota all’articolo VI.4 – Sostituisce l’articolo 14/1991, comma 3 e comma 6, che sono abrogati. Si ricorda nel Titolo II – Dei soci, articolo II.4, comma 6: «I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture periferiche anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione». Lo scioglimento di una sezione o di una sottosezione è deliberato dall'assemblea dei soci o, quando ne ricorrano gli estremi, per provvedimento disciplinare dell’organo che ne ha deliberato la costituzione.
17 Nota all’articolo VI.5 – Sostituisce parte degli articoli 9/1991, 11/1991 e 15/1991 che sono abrogati. Rimane delegato al Regolamento generale il compito di fissare il numero minimo di soci necessario perché sia possibile approvare la costituzione di una nuova sezione o di una nuova sottosezione. Per quanto non previsto dal regolamento generale dispongono l'ordinamento di ciascuna sezione e l’ordinamento del raggruppamento regionale competente di cui al Titolo VII.
18 Nota all’articolo VI.6 – Dopo l’articolo VI.5 si inseriscono i nuovi articoli VI.6, VI.7 e VI.8 già articoli 29/1991, 33/2001, 30/1991, 31/1991 e 32/1991 dello Statuto 1991/2001, Titolo IX – Struttura particolare di alcune sezioni, che è abrogato. La costituzione di una sezione nazionale è deliberata dal CC e approvata dalla AD nella prima seduta utile. L'approvazione della AD è necessaria perché è stato mantenuto nello statuto l'elenco delle sezioni nazionali (v. comma 5). Nel caso di modifica del numero di sezioni nazionali si sarebbe di fronte ad una modifica sia pure indiretta dello Statuto. Il comitato centrale di indirizzo e di controllo non ha i poteri relativi, che sono propri della assemblea dei delegati.
19 Rispetto al testo adottato nel 2001, è riproposto il testo presente nello Statuto 1991 con modifiche lessicali. Le modifiche apportate all’articolo VI.7 sono conseguenti all’adozione delle modifiche suggerite nel Titolo IV – Degli organi centrali, Capo III – Organi consultivi – Organi operativi – Strutture operative, articolo IV.III.1. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) è inquadrato tra le strutture operative del Club alpino italiano.
20 Nota al Titolo VII – Sostituisce integralmente il precedente Statuto 1991, Titolo IV, articolo 16. Nell' articolato sono definiti il raggruppamento regionale o provinciale e l'area regionale o interregionale; il primo come entità dotata di proprio ordinamento e di propri organi con ampi poteri delegati dalla struttura centrale, la seconda meramente come definizione geografica o macro-raggruppamento di più raggruppamenti regionali finitimi. Con la dizione raggruppamento regionale si intende indicare indifferentemente il gruppo territoriale delle sezioni di una regione o di una provincia autonoma. Di esso fanno parte obbligatoriamente tutti i soci e le sezioni di quella regione o provincia autonoma e ad esso sono delegate le funzioni più strettamente legate al territorio, conservando il CC la funzione di indirizzo, di coordinamento e di controllo. Il raggruppamento regionale è struttura periferica del Club alpino italiano (Titolo I, articolo I.4, comma 3), è soggetto di diritto privato (Titolo I, articolo I.4, comma 4), ha proprio ordinamento e autonomia patrimoniale e può disporre di entrate proprie per il raggiungimento delle finalità istituzionali (Titolo I, articolo I.5, commi 1 e 2). È sancito il principio che ciascun raggruppamento regionale o provinciale ha un ruolo di indirizzo e di coordinamento delle sezioni che compongono il raggruppamento regionale stesso e quindi, sia pure implicitamente, ha un ruolo di controllo sull'operato delle sezioni. Tali poteri sono esercitati dagli organi previsti: Assemblea regionale dei delegati, Comitato direttivo regionale e Presidente regionale. Si rinvia al Regolamento generale per le funzioni specifiche e per le modalità di funzionamento degli organi dei GR. Il testo proposto comporta necessariamente alcuni ritocchi alle norme già adottate nel 2001. Ogni decentramento per essere efficace e non generare fenomeni centrifughi si deve accompagnare ad un corrispondente accentramento e rinforzo dei controlli, da effettuare periodicamente con visite ispettive per verificare la corretta operatività e gestione. Il risultato può essere raggiunto con la costituzione tra gli OTC di una struttura operativa di «auditing» di supporto al CC. Non è mantenuta la denominazione convegno anche se ad essa è associato correttamente il concetto di incontro, raduno o riunione di più persone che abbiano stabilito di intrattenersi su temi di comune interesse.
21 Nota all’articolo VII.1 – Il «Raggruppamento regionale o provinciale» è l’insieme di soci e di sezioni appartenenti alla regione o alla provincia autonoma. I raggruppamenti regionali o provinciali rappresentano localmente la struttura centrale e trattano per conto della stessa con gli organi e gli uffici degli enti locali, sia pure con alcune limitazioni. L’inserimento nello Statuto del principio consente a strutture periferiche di diritto privato di operare stabilmente anche in rappresentanza della struttura centrale di diritto pubblico nei confronti di altre strutture di diritto pubblico (v. comma 1). Esso opera attraverso propri organi i cui componenti sono eletti dai soci o dai delegati regionali o provinciali (se provincia autonoma). Tra tali organi è previsto quello Club alpino italiano – Statuto 2003 21 di 23 che che si è chiamato «Comitato direttivo regionale» e che assorbe, opportunamente ampliati, i compiti ora affidati alla «Delegazione regionale». Non esiste quindi alcuna corrispondenza tra il proposto «Raggruppamento regionale o provinciale» e l’attuale «Delegazione regionale», corrispondenza che esiste piuttosto tra quest’ultima e il «Comitato direttivo regionale». Per effetto dell’ ordinamento autonomo il raggruppamento regionale o provinciale ha propri organi: a) l’assemblea regionale o provinciale dei delegati, b) il comitato direttivo regionale o provinciale, c) il presidente regionale o provinciale, d) il collegio regionale o provinciale dei revisori dei conti; e) il collegio regionale o provinciale dei probiviri, ciascuno con funzioni specifiche stabilite nel Regolamento generale. Si è adottato il termine «Comitato direttivo regionale» in sostituzione del termine «Delegazione regionale», per diversi motivi. Prima di tutto perché al termine Direttivo è più facile associare il concetto di funzionale condotta di una attività organizzata, cioè il concetto di potere esecutivo, e conseguentemente è più facile associare il concetto di organo legittimato a rappresentare il gruppo regionale nei rapporti con gli enti locali, nei quali il termine corrispondente è «giunta», e nei rapporti con altri enti. Secondo, perché al termine Delegazione è facile associare il concetto di gruppo di persone in missione di rappresentanza con poteri anche limitati, quindi il concetto limitativo di provvisorietà, certamente non utile nei rapporti con gli enti locali. Infine, perché avendo deciso di introdurre radicali mutamenti nella struttura periferica del Club alpino italiano (soppressione del comitato di coordinamento come organo esecutivo e sua sostituzione con i proposti direttivi regionali) è bene cancellare ogni possibile causa di equivoco e d’incertezza tra nuovo e vecchio. Ogni regione deve avere una propria ARD, un proprio PR e un proprio CDR in quanto organi «politici» destinati a rapportarsi con gli uffici della regione. Il riferimento agli organi tecnici, completa il comma e semplifica il testo del successivo comma 10. Si può legittimamente ritenere che in talune realtà regionali con numero di soci o di sezioni ridotto sia obiettivamente difficile o impossibile costituire tutti gli organi elencati: in questo caso deve essere consentito di costituire organi comuni a più realtà regionali. È previsto che più regioni finitime possano avere organi in comune, pensiamo in particolare, al collegio regionale dei revisori dei conti e al collegio regionale dei probiviri, o per accordo diretto tra i raggruppamenti interessati o per delibera del CDC, in difetto di accordo o anche nei casi di inerzia accertata degli interessati. La dizione «non sono formati tutti gli organi» è volutamente di ampia interpretazione (v. comma 3). È stabilita la composizione della ARD immaginata come parte della AD in quanto costituita dagli stessi delegati di diritto ed elettivi che rappresentano sezioni e soci all’assemblea (nazionale) dei delegati; si rinvia al Titolo VIII - Disposizioni generali e finali per le norme relative a eleggibilità e incompatibilità tra cariche. Per quanto detto anche tutte le modalità di funzionamento della AD devono essere comuni alle ARD, in particolare, per quanto riguarda ordine del giorno, convocazione, verifica dei poteri, rappresentanza (numero massimo di deleghe), elezione del presidente d’assemblea e degli scrutatori, modalità di funzionamento, votazioni, maggioranze, ecc. (v. comma 4). È istituita la conferenza dei presidenti regionali con funzioni consultive; non si tratta di un organo distinto con proprio ordinamento, ma di utile strumento di consultazione da parte del CDC alla presenza del CC. L’istituzione di questa conferenza, luogo ove possono essere espresse le esigenze della periferia e data informazione nel corso dell’esercizio della messa in atto da parte del CDC degli indirizzi adottati dall’AD ed alla quale devono essere sottoposte le proposte di modifica dello statuto e del regolamento generale prima di essere portate agli organi competenti per la loro adozione, può anche essere utile a «garantire l’unità del Club, che è nazionale e non federativo», poiché «tanto più è ampio il decentramento, tanto più forti debbono essere i momenti di raccordo unitario delle strutture periferiche». Tali principi sono inseriti nel «Regolamento generale 2004» in base alla delega espressa nel successivo articolo VII.3 (v. comma 6). L’attuale situazione di incertezza nei rapporti tra OTC e OTP, può essere evitata solo se gli organi competenti del raggruppamento regionale sono responsabili della scelta e della nomina dei componenti di tutti gli organi tecnici periferici, delle priorità, delle finalità, dei costi dei singoli progetti e se, limitatamente agli organi tecnici operativi, le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo in campo esclusivamente tecnico (programmi generali, regole di comportamento, modalità di esecuzione, interventi correttivi) sono demandate agli omologhi organi tecnici centrali, in quanto istituzionalmente incaricati di tradurre gli indirizzi generali adottati dalla AD e dal CC. Il testo proposto tiene conto delle osservazioni pervenute da più parti. Tali principi sono inseriti nel «Regolamento generale 2004» in base alla delega espressa nel successivo articolo VII.3 (v. comma 8). È mantenuto, con la denominazione di area, il raggruppamento regionale o interregionale oggi detto convegno, non come struttura periferica dotata di propri organi e di propri spazi operativi, ma solo come area geografica per la attribuzione proporzionale dei consiglieri centrali, secondo le norme attuali: Statuto 2003, Titolo IV – Degli organi centrali, articolo IV.I.1, comma 2 (v. comma 9). È consentito che i raggruppamenti regionali delle sezioni presenti negli attuali convegni interregionali mantengano forme di coordinamento e di collaborazione concordate tra le parti, se ritenuto opportuno. Non sono comunque previsti organi operativi. Questa formulazione è sufficientemente generale per includere in ogni caso anche gli organi tecnici periferici (v. comma 10).
22 Nota all’articolo VII.2 – La norma può sembrare severa e limitativa, ma si ritiene indispensabile prevedere un controllo contro possibili abusi da parte di coordinamenti locali di sezioni tendenti a scavalcare gli organi competenti dei raggruppamenti regionali o a ledere legittimi interessi di sezioni vicine. Può essere il caso della operatività di coordinamenti di più sezioni, ma non di tutte, della stessa provincia, della stessa comunità o dello stesso comune a danno delle escluse.
23 Nota all’articolo VII.3 – Si rinvia al «Regolamento generale 2004» per le norme relative alle funzioni specifiche e alle modalità di funzionamento comuni a tutti i raggruppamenti regionali, alle condizioni per la costituzione di organi comuni nei raggruppamenti interregionali, le condizioni per la costituzione e la modifica del territorio delle singole aree, alle funzioni specifiche della conferenza dei presidenti regionali. Tra queste ultime l'obbligatorietà di consultazione per le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'AD e del regolamento generale da sottoporre al CC. Si rinvia al Regolamento generale 2004 per regolamentare l’inevitabile periodo transitorio compreso tra l’adozione dello Statuto 2003 e del Regolamento generale 2004 e la costituzione degli organi regionali previsti nello Statuto 2003, Titolo VII – Dei raggruppamenti regionali di sezioni, articolo VII.1 e l’elezione dei componenti. Si rinvia all’ordinamento delle strutture periferiche per quanto non previsto nel Regolamento generale 2004.
24 Si pensa che sia opportuno trasferire in questo titolo le norme relative a «Cariche sociali e gratuità delle stesse», «Responsabilità personali e collegiali – Regolamento disciplinare» e «Ordinamento delle strutture periferiche», da collocare prima dell’attuale Statuto 2001, articolo 34 – Regolamento generale.
25 Nota all’articolo VIII.1 – L’articolo attuale (ex 28/1991, comma 1), è qui trasferito. È rafforzato il principio per il quale le cariche sociali sono elettive oltre che a titolo gratuito, con ciò riaffermando la contemporanea rinuncia alla «determinazione del compenso» e/o ai «gettoni di presenza per i componenti degli organi di amministrazione», previsti dal decreto legislativo n.419/1999, art. 13, comma 1, lettera f (v. comma 1). Si ricorre alla espressione «in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica» perché più rispondente alle effettive esigenze di rispetto, in taluni casi, di norme di legge e in altri casi di ovvi criteri di opportunità (si pensi agli organi tecnici e non solo a questi). Per talune cariche è opportuno prescrivere condizioni apparentemente limitative. Le dovute competenze e conseguenti esperienze sono fissate talune per legge (collegi dei revisori dei conti), altre sono richieste a garanzia di una preparazione tecnica specifica (collegi dei probiviri, organi tecnici), altre ancora a garanzia di una auspicabile maturità (età minima, età massima, esperienze precedenti all'interno del Club alpino italiano), altre infine a garanzia di una trasparenza di rapporto (dipendenti dell'associazione, soci che prestano la loro opera retribuita e continuativa a favore dell'associazione con contratti di tipo professionale in senso lato). Tutte condizioni verificabili facilmente con la lettura dei curricula sottoscritti dai candidati. Informazioni tutte controllabili, non sottoposte a valutazioni soggettive da parte di chicchessia (v. comma 2). Sono confermate ed estese ai componenti degli organi delle strutture periferiche le norme di durata e di rinnovamento già ora stabilite per le cariche negli organi del Club alpino italiano, negli organi dei convegni (Regolamento generale 1991, articolo 37, comma 1) e delle delegazioni (Regolamento generale 1991, articolo 39, comma 2). La norma deve essere intesa nel senso che la durata in carica dei componenti degli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche non può essere in alcun caso superiore a tre anni. L’ordinamento della struttura centrale o delle strutture periferiche può eventualmente fissare esplicitamente durate inferiori. È il caso dei delegati elettivi, che durano in carica un anno. È il caso dei presidenti di alcune sezioni, che durano in carica due anni, perché così stabilito nell’ordinamento della sezione (v. comma 2). È opportuno che le condizioni di eleggibilità, come quelle di ineleggibilità, di decadenza dalla carica e le successive condizioni di incompatibilità tra cariche sociali, siano tutte disposte nel Regolamento generale 2004; per talune cariche potrà essere opportuno fissare limiti diversi dalla maggiore età, ad esempio, limiti inferiori di età (30 - 35 anni per la carica di presidente) e limiti superiori (75 - 80 anni per le altre cariche negli organi del Club alpino italiano). Per quanto riguarda i criteri di eleggibilità, nel Regolamento generale 2004 sono previsti quelli riguardanti in particolare, ma non esclusivamente, i componenti del collegio dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probiviri, anche tenendo conto di quanto prescritto dal decreto legislativo n.419/1999, Art. 13, comma 1, lettera h) (v. comma 4). Esistono chiare incompatibilità tra cariche sociali: a) tra i componenti degli organi giudicanti (collegi dei probiviri, nazionale e regionali) e i componenti di tutti gli organi che possono essere sottoposti a giudizio; b) tra gli organi chiamati a compiti specifici di controllo (collegi dei revisori dei conti) e tutti gli organi oggetto di controllo contabile e amministrativo; c) tra i componenti del CC (organo di indirizzo e di controllo) e tutti gli altri organi centrali e periferici; d) tra i componenti degli organi dei raggruppamenti regionali di sezioni e i componenti degli organi delle sezioni; ecc. (v. comma 4).
26 Nota all’articolo VIII.2 – L’articolo attuale (ex 28/1991, comma 2), tratta di materia disciplinata dal codice civile, la Commissione legale ne consiglia lo stralcio. Si fa rinvio ad uno specifico regolamento disciplinare. Il socio è responsabile delle inosservanze proprie, sempre, ma anche di quelle collegiali, cioè nel compimento delle funzioni di organi collegiali, dei quali il socio sia componente, se non risulta con certezza il suo dissenso in sede di discussione e/o di votazione (v. comma 1). Si elencano i punti qualificanti del regolamento disciplinare preparato a cura del CDC e da sottoporre al CC per approvazione (v. comma 3). Tale regolamento deve includere i numerosi riferimenti attualmente esistenti nello Statuto 1991 e nel Regolamento generale 1991. Certamente: gli art. 14 (comma 2 – sezioni), 16 (comma 4 – convegni), dello Statuto 1991; gli art. 13, 14 – soci, 15 – soci, 19 (commi da 3 a 9 – radiazione del socio), 27 – sezioni, 28 (comma 5), 29, 30, 31 – controversie, 33 (comma 2 – sottosezioni), 35 – territorio di un convegno (comma 6), 41 – convegni e delegazioni, 60 – organi tecnici centrali, del Regolamento generale 1991; s. e. o. che rimangono in vigore fino all'adozione del citato regolamento disciplinare. Lessico: Inosservanza: «Mancata ottemperanza nei confronti di quanto imposto o convenuto nell’ambito della legge o della tradizione», Devoto-Oli, Dizionario della lingua italiana.
27 Nota all’articolo VIII.3 – Sostituisce il comma 3 dell’articolo 12/1991 dello Statuto che è abrogato, il comma 3 degli articoli 26/1991 e 38/1991 del Regolamento generale che sono pure abrogati. L'inerzia o la grave inadempienza nell’adottare provvedimenti obbligatori o comunque previsti dall’ordinamento del Club alpino italiano e dall’ordinamento delle strutture periferiche sono inaccettabili. Quando gli organi di una struttura non deliberano nei termini previsti dall’ordinamento generale applicabile, subentrano i corrispondenti organi della struttura di livello superiore, d’ufficio o per istanza dei diretti interessati. Il Comitato direttivo centrale supplisce il Comitato direttivo regionale e delibera in sua vece, quest’ultimo supplisce il Consiglio direttivo sezionale. Si tratta di un principio di carattere generale. L’inerzia ripetuta è colpa grave e come tale deve essere perseguita (v. comma 3).
28 Nota all’articolo VIII.5 – Al fine di non dover chiedere alla AD dopo ogni modifica di Statuto, l’adozione di una delega specifica al CC per tutte le operazioni di riordino, anche nella numerazione degli articoli e dei commi, dei rinvii e dei riferimenti presenti nel testo non sottoposto a modifiche, si è aggiunto uno specifico comma all’articolo (v. comma 2).
29 Nota all’articolo VIII.6 – L’interpretazione autentica di una norma segue una prassi nella quale pare necessario individuare: a) un responsabile che segue lo sviluppo delle fasi previste, b) una commissione (l’organo o un gruppo ristretto di componenti dello stesso organo a suo tempo incaricato di elaborare e di approvare la norma, non necessariamente le stesse persone) che elabora l’interpretazione autentica sulla base di tutta la documentazione preparatoria esistente, incluso il dibattito nel corso della seduta nella quale la norma fu adottata, c) l’organo (che a suo tempo adottò la norma) al quale è sottoposta l’interpretazione autentica per la sua ratifica. L’ iter della interpretazione autentica non può mai concludersi con una proposta di modifica della norma stessa. L’interpretazione autentica deve accompagnare il testo dell’ordinamento al quale appartiene la norma; quindi all’interpretazione autentica deve essere data la stessa pubblicità data alla norma adottata (v. comma 1). L’interpretazione autentica di una norma ha carattere definitivo. Con ciò non è ammesso reiterare la richiesta di interpretazione, anche se da parte di soggetti diversi, salvo il caso che nel frattempo la norma sia stata modificata o integrata. La validità dell’interpretazione si estende dal momento in cui la norma fu adottata nel testo in vigore al momento della richiesta di interpretazione (retroattività della interpretazione) fino al momento in cui la norma sarà modificata o integrata secondo la procedura prevista dall’ordinamento (v. comma 2). Il Regolamento generale indica i soggetti legittimati a richiedere la interpretazione autentica di una norma e dispone sulla procedura da seguire (v. comma 3).
30 Nota all’articolo VIII.8 – Si è eliminata la frase: «e con esclusione dei rendiconti relativi all'utilizzo dei contributi ordinari e straordinari, deliberati a carico dei soci dall'AD - con vincolo di destinazione e per finalità istituzionali» su richiesta dal Ministero vigilante, nella preoccupazione che una non serena interpretazione della norma, potesse portare a violare di fatto il principio della «unitarietà» del conto consuntivo della struttura centrale del Club alpino italiano. La materia in ogni caso è regolamentata con norme specifiche, incluse nel già ricordato «regolamento di amministrazione e di contabilità» (v. comma 1, lettera c).
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